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La prova minorile “semplificata” ex art. 27-bis D.P.R. n. 448/1988

Introdotta dal “Decreto Caivano”, la c.d. prova minorile semplificata rappresenta un innovativo strumento deflattivo per favorire la rapida uscita dei minori dal circuito penale attraverso programmi di rieducazione. L’articolo ne analizza i presupposti operativi, l’iter procedimentale e l’impatto della recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2025, che ha riassegnato al G.U.P. in composizione collegiale la competenza per l’ammissione al rito.

Indice:

1. L’istituto e la sua ratio

2. Il procedimento

3. L’esito del procedimento

4. Conclusioni

1) L’istituto e la sua ratio

L’istituto disciplinato dall’art. 27-bis d.P.R. n. 448/1988 “Percorso di reinserimento e rieducazione” rappresenta una delle novità più significative contenute nel c.d. decreto Caivano (D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159) recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile.

Tale norma introduce una nuova forma di definizione anticipata del procedimento che persegue finalità deflattive e rieducative: per come strutturato, si propone di far uscire anticipatamente il minore dal circuito penale.

L’istituto presenta numerosi punti di contatto sia con la disciplina della messa alla prova minorile (artt. 28-29 D.P.R. n. 448/1988) che con la definizione del procedimento per irrilevanza del fatto, disciplinata dall’art. 27 D.P.R. n. 448/1988.

Della prima riprende la logica responsabilizzante e rieducativa fondata sull’adesione a un programma trattamentale, mentre della seconda condivide la finalità di definizione anticipata del procedimento.

A differenza della messa alla prova minorile, che può essere richiesta anche in grado di appello, al procedimento ex art. 27-bis è possibile accedere solo nella fase delle indagini preliminari.

2) Il procedimento

2.a) Le condizioni di accesso al rito

La proposta di definizione anticipata del procedimento è proponibile esclusivamente dal Pubblico Ministero e la sua applicazione soggiace a due condizioni pregiudiziali, una edittale e una di merito.

La condizione edittale richiede che si proceda in relazione a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni di reclusione, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva.

La condizione sostanziale è data, invece, dalla non particolare gravità dei fatti, calibrata sulla specifica condotta e sul contesto in cui gli eventi si sono verificati.

In presenza di tali condizioni il pubblico ministero può quindi formulare all’indagato minore e all’esercente la responsabilità genitoriale una proposta di definizione anticipata del procedimento, implicante l’accesso ad un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale.

2.b) L’elaborazione del programma rieducativo e il ruolo dell’indagato e del suo difensore

Il percorso di reinserimento e rieducazione si basa su un programma rieducativo, elaborato in collaborazione con i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile.

Il programma rieducativo, della durata di un periodo compreso da due a otto mesi, prevede alternativamente:

  1. lo svolgimento di lavori socialmente utili;
  2. la collaborazione, a titolo gratuito, con enti del terzo settore;
  3. lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza.

Il programma rieducativo dev’essere redatto dall’indagato o dal suo difensore, in collaborazione con i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, i quali devono essere coinvolti in modo costante durante tutto il percorso.

Il contenuto e le finalità del programma previste dall’art. 27-bis legge cit. appaiono, inoltre, più ridotte rispetto a quelle previste dall’istituto ex art. 28 D.p.r. 448/1988, il quale implica un percorso più ampio sul minore.

2.c) I termini di accesso

Il deposito del programma, a carico dell’indagato o del suo difensore, deve avvenire entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla notifica della proposta da parte del Pubblico Ministero.

Tale termine è stato interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 23 del 10 febbraio 2025 come ordinatorio, potendo essere prorogato quando vi siano ragioni giustificate.

Il programma può quindi essere depositato anche decorso il termine salvo che, nelle more, il Pubblico Ministero abbia esercitato l’azione penale: in tal caso, l’adesione alla richiesta di definizione anticipata si atteggerebbe come fisiologicamente inammissibile.

2.d) La competenza a decidere post sentenza costituzionale n. 23 del 2025

La questione nasce da un procedimento a carico di un minorenne accusato di minaccia aggravata nei confronti del padre, nel quale il Pubblico Ministero aveva proposto la definizione anticipata del procedimento mediante il nuovo istituto previsto dall’art. 27-bis, che consente un percorso rieducativo con possibile estinzione del reato.

Il GIP di Trento, chiamato a valutare il programma rieducativo predisposto dal minore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo di non possedere gli strumenti necessari per valutare adeguatamente la personalità e le esigenze educative del ragazzo, poiché giudice monocratico privo del supporto degli esperti onorari.

La Corte ha accolto la censura principale, affermando che il processo penale minorile deve perseguire finalità educative e di protezione della personalità del minore (artt. 27, comma 3, e 31, comma 2, Cost.), la valutazione sull’idoneità del percorso rieducativo richiede competenze interdisciplinari e pedagogiche e che tali valutazioni possono essere adeguatamente svolte solo dal GUP minorile, che opera in composizione collegiale con esperti.

Pertanto, a seguito di tale pronunciamento, mediante il quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis D.P.R. 448/1988 nella parte in cui affida la decisione sull’ammissione al percorso di reinserimento e rieducazione del minore al G.I.P., anziché al G.U.P., ogni riferimento al “giudice” contenuto nell’art. 27-bis va ora interpretato come riferimento al G.U.P.

Ad avvenuto deposito, il Pubblico Ministero è onerato di trasmettere il programma rieducativo al G.U.P., il quale fissa l’udienza in camera di consiglio per deliberare sull’ammissione del minore al percorso di reinserimento o rieducazione.

Analogamente per quanto avviene nella messa alla prova ex art. 28, il giudice, sentite le parti, deve valutare la sussistenza dei presupposti e la congruità del percorso previsto, nonché stabilire la durata del programma e la sospensione del processo per il tempo corrispondente.

Con riferimento ai poteri del G.U.P. sul programma rieducativo, la Corte Costituzionale ha specificato che il giudice non è limitato ad accettare o respingere il progetto ma può richiederne integrazioni o modifiche, sentite le parti e i servizi sociali.

3) L’esito del procedimento

3.a) Esito positivo

Al termine del periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell’imputato e dell’esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato.

3.b) Esito negativo

Nelle ipotesi in cui il minore non acceda al percorso o lo interrompa senza giustificato motivo o ancora, il giudizio sul percorso sia negativo, l’art. 27-bis prevede che il G.U.P. restituisca gli atti al Pubblico Ministero affinché proceda, anche fuori dai casi previsti dall’art. 453 c.p.p., con la richiesta di giudizio immediato.

4) Conclusioni

L’istituto previsto dall’art. 27-bis D.P.R. n. 448/1988 si inserisce nel sistema della giustizia penale minorile come uno strumento di definizione anticipata del procedimento capace di coniugare le esigenze di economia processuale con la finalità rieducativa che caratterizza il processo minorile.

Rispetto alla messa alla prova, esso presenta una struttura più snella e un iter procedimentale semplificato, circostanze che ne auspicano un più frequente utilizzo.

In tale prospettiva assume particolare rilievo la scelta legislativa di affidare all’indagato e al suo difensore, in collaborazione con i servizi minorili, la predisposizione del programma rieducativo, senza gravare il Pubblico Ministero di ulteriori attività istruttorie e organizzative. Tale impostazione risponde pienamente alle esigenze deflattive perseguite dal legislatore, consentendo una rapida definizione dei procedimenti nei casi di minore gravità.

Al tempo stesso, la semplificazione procedimentale non comporta un arretramento delle garanzie proprie del sistema minorile: il percorso di reinserimento mantiene infatti una funzione responsabilizzante nei confronti dell’indagato e, in caso di esito positivo, conduce all’estinzione del reato, favorendo la fuoriuscita anticipata dal circuito penale e promuovendo un effettivo reinserimento sociale.

L’istituto realizza così un equilibrato contemperamento tra efficienza processuale e finalità educativa, confermando la centralità del recupero del minore quale obiettivo prioritario della giustizia penale minorile.

 

Avv. Felice Rubino e Dott.ssa Alice Fasoli