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GDPR e sanzioni: i 6 errori più comuni (e come evitarli)

Le sviste più frequenti nella gestione della privacy aziendale che possono causare multe salate e altre conseguenze pregiudizievoli, e le correzioni necessarie per mettere al sicuro l’impresa.

Indice:

  1. Perché il GDPR non è un problema solo per le grandi aziende
  2. I principali errori che le imprese commettono
  3. Le conseguenze in caso di violazione
  4. L’importanza di un approccio strutturato alla privacy
  5. Trasformare un obbligo in un elemento di affidabilità

1) Il GDPR non riguarda solo le grandi aziende

Molti imprenditori e professionisti ritengono, erroneamente, che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR) riguardi esclusivamente le grandi aziende.

La realtà è ben diversa: chiunque tratti dati personali di clienti, fornitori, dipendenti o semplici utenti di un sito internet è tenuto a rispettare la normativa europea e nazionale a protezione dei dati personali. Il GDPR si applica a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, dalle startup alle piccole e medie imprese (PMI), fino ai singoli professionisti.

Ignorare o sottovalutare questi obblighi espone l’azienda a un rischio concreto e duplice.

Da un lato, il rischio di pesanti sanzioni comminate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali; dall’altro, potenziali conseguenze sul piano civile e penale e un significativo pregiudizio alla reputazione aziendale.

In un mercato dove la fiducia è un valore fondamentale, la conformità alla normativa privacy non è solo un obbligo, ma un fattore di competitività.

2) I principali errori che le imprese commettono

L’esperienza maturata nella consulenza privacy aziendale ci ha permesso di identificare una serie di errori ricorrenti, spesso commessi in buona fede ma con conseguenze potenzialmente gravi.

a) Informative privacy incomplete o assenti

L’errore più comune è la mancanza di un’informativa privacy chiara, completa e facilmente accessibile, o la sua redazione tramite un “copia-incolla” da altri siti.

Il principio di trasparenza impone che le informazioni sul trattamento dei dati siano espresse con un linguaggio semplice e chiaro. L’interessato deve poter comprendere fin da subito chi tratterà i suoi dati (il titolare), per quali finalità e per quanto tempo.

Un’informativa generica o assente sul proprio sito web è la prima, evidente spia di una non conformità.

b) Consenso non valido o non documentato

Il consenso, quando necessario come base giuridica, deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile. Molte aziende cadono nell’errore di utilizzare caselle pre-spuntate sui moduli di contatto o di raccogliere un unico consenso generico per molteplici finalità (es. marketing, profilazione, cessione a terzi).

Il GDPR richiede consensi separati per finalità distinte e la possibilità per l’utente di revocarli con la stessa facilità con cui sono stati forniti.

Inoltre, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare di aver ottenuto un valido consenso (principio di accountability).

c) Mancata nomina dei responsabili del trattamento

Ogni volta che un’impresa affida a un soggetto esterno un’attività che comporta il trattamento di dati personali (es. commercialista, agenzia di marketing, fornitore di servizi cloud), tale soggetto agisce come responsabile del trattamento.

È un errore non formalizzare questo rapporto attraverso un apposito contratto o atto giuridico (art. 28 GDPR) che definisca compiti, obblighi e responsabilità. Il titolare del trattamento rimane responsabile per qualsiasi trattamento di dati personali effettuato per suo conto e deve mettere in atto misure adeguate a garantirlo.

d) Mancata identificazione e gestione errata del data breach

Una violazione dei dati personali (o data breach) non è solo un attacco hacker. Include anche la perdita accidentale, la distruzione, la modifica o la divulgazione non autorizzata di dati: ciò vuol dire che anche il furto di un telefono potrebbe integrare un data breach.

In caso di violazione, il titolare del trattamento ha vari obblighi, uno su tutti quello di annotare l’evento in un apposito registro.

A seconda della natura e dell’impatto della violazione, può poi sussistere anche l’obbligo di notificarla al Garante Privacy (entro 72 ore) e/o di comunicarla agli interessati.

Tardare od omettere queste comunicazioni è una violazione del GDPR oggetto di sanzione, il che aggrava le potenziali conseguenze di un incidente che già di per sé può provocare danni ingenti, quali furti d’identità o perdite finanziarie.

e) Conservazione dei dati senza limiti temporali (o quasi)

Il principio di “limitazione della conservazione” impone che i dati personali siano conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Molte imprese accumulano dati senza una precisa politica di conservazione (data retention policy).

È fondamentale definire e applicare tempi di conservazione specifici per ogni tipo di dato e finalità, prevedendo procedure, anche automatiche, per la loro cancellazione o anonimizzazione una volta scaduto il termine.

f) Uso improprio di email, newsletter e marketing

Inviare comunicazioni commerciali senza un consenso specifico e preventivo è una delle violazioni più frequenti e facilmente contestabili.

Anche l’utilizzo di indirizzi email raccolti da elenchi pubblici o da precedenti contatti non commerciali è illecito.

L’interessato ha sempre il diritto di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto e, una volta esercitato tale diritto, i suoi dati non possono più essere utilizzati per tale scopo.

3) Le conseguenze in caso di violazione

Le conseguenze di una violazione del GDPR non sono da sottovalutare e si articolano su più livelli.

Le sanzioni amministrative

Il GDPR prevede un sistema sanzionatorio severo, con sanzioni che devono essere “effettive, proporzionate e dissuasive”.

Le sanzioni pecuniarie sono suddivise in due fasce:

  • Fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente (se superiore), per violazioni come quelle relative agli obblighi del titolare e del responsabile (es. mancata nomina del responsabile, errata gestione del data breach).
  • Fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente (se superiore), per le violazioni più gravi, come quelle relative ai principi di base del trattamento (es. trattamento senza base giuridica, violazione delle condizioni sul consenso) e ai diritti degli interessati.

Alle sanzioni pecuniarie possono essere affiancati anche provvedimenti correttivi o sanzioni accessorie, tra cui ad esempio la limitazione o addirittura il blocco del trattamento dei dati.

La determinazione della sanzione tiene conto di vari fattori, tra cui la gravità, la durata della violazione, il suo carattere doloso o colposo e la cooperazione con l’autorità.

La responsabilità civile e penale

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale a causa di una violazione del GDPR ha diritto a ottenere il relativo risarcimento dal titolare del trattamento.

Il concetto di “danno” è talvolta interpretato in senso ampio, e potrebbe includere anche il semplice disagio o la perdita di controllo sui propri dati.

Alcune gravi violazioni del GDPR possono arrivare a integrare anche fattispecie di reato, come ad esempio il trattamento illecito di dati, la comunicazione e diffusione illecita di dati personali e le violazioni in materia di controlli a distanza dei lavoratori.

Il danno reputazionale

Al di là delle sanzioni economiche, subire una condanna o essere associati a una violazione della normativa privacy può causare un gravissimo danno alla reputazione aziendale. La perdita di fiducia da parte di clienti, partner e fornitori può avere conseguenze economiche ben più gravi della sanzione stessa, compromettendo l’accesso a mercati in cui il rispetto di standard legali è un criterio di selezione.

4) L’importanza di un approccio strutturato alla privacy

La conformità al GDPR non si ottiene con un singolo intervento, ma attraverso un approccio strutturato e continuo basato sul principio di accountability (responsabilizzazione). L’impresa deve essere in grado di dimostrare di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate. I passi fondamentali includono:

  • Effettuare una mappatura legale e dei flussi di dati per comprendere quali dati vengono trattati, per quali finalità, con quali strumenti e per quanto tempo.
  • Adottare un approccio di “protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita” (by design & by default), integrando la tutela della privacy in ogni nuovo progetto o processo aziendale.
  • Redigere documenti su misura: informative, nomine a responsabile, registri dei trattamenti.
  • Formare il personale, che è la prima linea di difesa contro gli errori e le violazioni.
  • Implementare procedure chiare per la gestione dei diritti degli interessati e dei data breach.

5) Trasformare un obbligo in un elemento di affidabilità

Gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali comportano impegni organizzativi che non devono essere considerati esclusivamente come un onere burocratico.

Una gestione corretta e trasparente dei dati contribuisce a rafforzare l’affidabilità dell’impresa nei confronti di clienti, fornitori e partner commerciali.

L’attenzione alla conformità alla normativa privacy può inoltre incidere positivamente sui rapporti contrattuali e sull’accesso a nuove collaborazioni, in particolare in contesti in cui la tutela dei dati personali rappresenta un requisito rilevante.

Un’attenta valutazione preventiva degli obblighi applicabili consente di ridurre il rischio di sanzioni e contenziosi e di organizzare in modo più consapevole i processi aziendali.

 

Avv. Vera Scola