Indice:
- Cos’è il consenso informato? Molto più di una semplice firma su un modulo
- Quando si ha diritto al risarcimento? Il danno da lesione dell’autodeterminazione
- Ripartizione dell’onere della prova
- Il caso affrontato da LAB Avvocati: il consenso informato e l’intervento “riuscito” con esiti inattesi
- Conclusioni
1) Cos’è il consenso informato? Molto più di una semplice firma su un modulo
Il consenso informato non è un singolo documento da firmare, ma un processo di comunicazione attraverso il quale il medico mette il paziente nelle condizioni di prendere una decisione consapevole riguardo alla propria salute.
La Legge n. 219 del 2017 stabilisce chiaramente che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata” [L. 22 dicembre 2017, n. 219].
Questo significa che ogni paziente ha il diritto di ricevere informazioni complete, aggiornate e comprensibili su:
- Diagnosi e prognosi
- Benefici e rischi del trattamento o dell’accertamento diagnostico proposto
- Possibili alternative terapeutiche
- Conseguenze di un eventuale rifiuto del trattamento
Il tempo dedicato a questa comunicazione è considerato a tutti gli effetti “tempo di cura”. Un modulo prestampato e generico, fatto firmare frettolosamente, non è sufficiente a soddisfare questo obbligo (v. Trib. Milano, sez. 1, sentenza n. 6600/2022 e Trib. Catania, sez. 5, sentenza n. 2720/2023).
2) Quando si ha diritto al risarcimento? Il danno da lesione dell’autodeterminazione
La violazione di tale obbligo integra un inadempimento contrattuale che può dar luogo a responsabilità risarcitoria, anche qualora l’intervento sia stato eseguito a regola d’arte.
La lesione non riguarda la perizia tecnica del medico, ma il diritto del paziente di decidere consapevolmente del proprio corpo (Trib. Cuneo, sez. 1, sentenza n. 644/2022).
Tuttavia, per ottenere un risarcimento non basta dimostrare la mancata informazione. È necessario un passo ulteriore.
3) Ripartizione dell’onere della prova
In un giudizio per responsabilità medica, l’onere della prova è ripartito in modo specifico. Il paziente che lamenta una violazione del consenso informato deve dimostrare due elementi fondamentali:
- L’inadempimento dell’obbligo informativo: provare che le informazioni ricevute erano assenti, generiche o inadeguate rispetto ai rischi specifici e prevedibili dell’intervento.
- Il nesso causale: questo è il punto più critico. Il paziente deve dimostrare, anche tramite presunzioni, che se fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento. Non è sufficiente affermare “se avessi saputo, non mi sarei operato”. Bisogna fornire al giudice elementi concreti che rendano credibile questa scelta alternativa, tenendo conto delle proprie condizioni di salute, della necessità dell’intervento e delle alternative disponibili all’epoca. Per valutare tale nesso, la giurisprudenza applica il criterio del “più probabile che non” (Cass. Civ., sez. 3, n. 14757 del 26.05.2023).
4) Il caso affrontato da LAB Avvocati: il consenso informato e l’intervento “riuscito” con esiti inattesi
La vicenda di un nostro assistito, seguita dall’Avv. Alessandro Gagliardi, illustra perfettamente questa complessa dinamica giuridica.
Un paziente, affetto da una forte miopia che correggeva da anni con occhiali e lenti a contatto, decideva di sottoporsi a un intervento di lensectomia (sostituzione del cristallino) per liberarsi definitivamente dalla dipendenza dalle lenti.
L’operazione, eseguita presso una nota clinica, veniva descritta come un successo dal punto di vista tecnico.
Tuttavia, nei giorni successivi, il paziente iniziava a lamentare un grave calo della vista all’occhio operato. Gli accertamenti successivi diagnosticavano un distacco della retina, una complicanza nota e statisticamente non rara per quel tipo di intervento, che purtroppo gli lasciava un danno visivo permanente e significativo.
Analizzando la documentazione, emergeva un fatto cruciale: il modulo di consenso informato, fatto firmare frettolosamente prima dell’intervento, era un formulario standard che menzionava genericamente “rischi e complicanze”, senza alcun riferimento specifico al rischio di distacco di retina, alla sua incidenza statistica o alla gravità delle sue possibili conseguenze .
La strategia processuale non si è concentrata sulla malpractice esecutiva – l’intervento era stato eseguito secondo le leges artis – bensì sulla violazione del diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente, tutelato dagli artt. 13 e 32 della Costituzione e dalla Legge n. 219/2017.
Il percorso giudiziario si è articolato come segue:
- Dimostrazione dell’inadempimento informativo: il primo passo è stato provare la palese inadeguatezza dell’informazione ricevuta. È stato evidenziato come un modulo generico, privo di dettagli specifici sui rischi personalizzati e prevedibili, non potesse assolvere l’obbligo informativo del medico che è “tempo di cura”.
- Dimostrazione del “presunto dissenso”: questo è stato il cuore della causa. Per ottenere il risarcimento del danno alla salute, non bastava provare la mancata informazione. È stato necessario dimostrare, secondo un criterio di credibilità razionale o del “più probabile che non”, che se il paziente fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento. La prova è stata costruita attraverso una serie di presunzioni logiche e fattuali.
- Natura elettiva dell’intervento: non si trattava di un’operazione salvavita o necessaria, ma di una scelta volta a migliorare la qualità della vita, il che ampliava enormemente il margine di discrezionalità del paziente.
- Esistenza di alternative sicure: il paziente aveva a disposizione alternative non invasive e prive di rischi irreversibili, come continuare a utilizzare occhiali o lenti a contatto ad alta tecnologia.
- Profilo del paziente: attraverso testimonianze e analisi delle abitudini di vita, si è dimostrato che il paziente, pur desiderando liberarsi degli occhiali, non era disposto a barattare una condizione gestibile con il rischio concreto, anche se statisticamente non elevatissimo, di una menomazione visiva permanente.
- Sproporzione rischio/beneficio: è stato reso evidente al Giudice come, per quel paziente, il beneficio atteso (non portare più gli occhiali) fosse sproporzionato rispetto alla gravità del rischio taciuto (un danno permanente alla vista).
Il danno è stato quantificato secondo due profili distinti:
- Danno alla salute (danno biologico): liquidato sulla base delle tabelle medico-legali in uso (solitamente quelle del Tribunale di Milano), tenendo conto dei punti di invalidità permanente accertati dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e del danno temporaneo.
- Danno da lesione del diritto all’autodeterminazione: il Tribunale ha riconosciuto anche un’autonoma voce di danno, liquidata in via equitativa, per la sofferenza e il turbamento derivanti dall’aver subito una menomazione inaspettata e la lesione della propria dignità, essendo stato privato della possibilità di decidere del proprio corpo e della propria salute.
5) Conclusioni
Questo caso conferma che il consenso informato non è una formalità, ma il fulcro della relazione di cura. Un’informazione chiara, completa e personalizzata è un dovere imprescindibile del medico e un diritto irrinunciabile del paziente, la cui violazione costituisce un illecito risarcibile.
Avv. Alessandro Gagliardi
