Indice:
- Il caso concreto
- Il nodo costituzionale: una disparità di trattamento?
- Una contraddizione interna alla disciplina dello stalking
- Gli altri principi costituzionali in gioco
- Una decisione destinata a fare scuola
1) Il caso concreto
La vicenda nasce da un processo per atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e diffamazione aggravata (art. 595 c.p.), entrambi reati perseguibili a querela della persona offesa.
Durante il processo, l’imputato ha avviato un percorso volto a riparare il danno causato: dopo un primo tentativo di conciliazione e la partecipazione a un programma di giustizia riparativa (conclusosi con un esito di “non fattibilità”) l’imputato ha avanzato un’offerta economica a titolo di risarcimento.
Il Tribunale ha ritenuto congrua una somma complessiva di 100.000 euro, versata con assegno circolare e incassata dalla persona offesa, che però ha precisato di accettarla solo come acconto, dichiarando di non voler rimettere la querela. L’imputato ha inoltre dimostrato di aver rimosso, per quanto possibile, i contenuti diffamatori pubblicati sui social network.
Alla luce di questi elementi, il giudice ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale rilevante per la decisione del processo.
L’imputato, infatti, aveva soddisfatto tutti i requisiti previsti dall’art. 162-ter c.p. per l’estinzione del reato:
- entrambi i reati erano procedibili a querela rimettibile
- il danno era stato integralmente riparato prima dell’apertura del dibattimento, mediante il pagamento di una somma ritenuta congrua dallo stesso giudice
- erano state eliminate, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato.
L’unico ostacolo era rappresentato dal quarto comma della norma, che esclude espressamente l’applicazione di tale istituto al reato di atti persecutori (c.d. “stalking”).
2) Il nodo costituzionale: una disparità di trattamento?
Il cuore dell’argomentazione del giudice del Tribunale di Lecco si fonda sulla presunta violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Il primo profilo di irragionevolezza riguarda il confronto con il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il cosiddetto revenge porn (art. 612-ter c.p.).
Secondo il giudice, le due fattispecie possono dirsi sostanzialmente omogenee:
- tutelano la libertà morale e l’integrità psicologica della vittima
- prevedono un trattamento sanzionatorio analogo (reclusione da un anno a sei anni e sei mesi per lo stalking; reclusione da un anno a sei anni, oltre alla multa, per il revenge porn)
- condividono circostanze aggravanti legate alla relazione affettiva tra autore e vittima, all’uso di strumenti informatici, al danno arrecato a persone in condizioni di particolare vulnerabilità, oltre alla cosiddetta “aggravante di genere”, di recente introduzione
- sono soggette a regole simili in materia di querela e procedibilità
- infine, anche sul piano delle tutele processuali per la vittima, il legislatore ha previsto per entrambi i reati un sistema di garanzie sostanzialmente identico, soprattutto in materia di misure cautelari e di patteggiamento.
Alla luce di questa forte somiglianza, la scelta di consentire l’estinzione del reato per condotte riparatorie nel caso del revenge porn, ma di escluderla per lo stalking, crea — secondo il Tribunale di Lecco — una disparità di trattamento illogica e priva di giustificazione.
L’ordinanza sottolinea inoltre che, nel reato di stalking, alla persona offesa viene di fatto attribuito un vero e proprio “diritto di veto” sulla definizione del processo, anche quando il risarcimento sia stato ritenuto congruo dal giudice. Un potere che, invece, non è riconosciuto alla vittima del revenge porn.
Tale disparità appare ancora più evidente se si considera che, nel revenge porn, eliminare le conseguenze dannose è spesso molto più difficile, se non impossibile, a causa della diffusione incontrollabile dei contenuti digitali.
3) Una contraddizione interna alla disciplina dello stalking
Il secondo profilo di irragionevolezza riguarda una contraddizione interna alla stessa normativa sul reato di atti persecutori.
Il legislatore, infatti, ha già distinto le diverse ipotesi di stalking in base alla loro gravità, prevedendo regimi di procedibilità differenti:
- a querela rimettibile nei casi meno gravi
- a querela irrevocabile quando il fatto è commesso mediante minacce gravi e reiterate
- d’ufficio, quando la vittima è un minore o una persona con disabilità, o quando il reato è connesso ad altri delitti perseguibili d’ufficio.
L’esclusione totale e preventiva dell’art. 162-ter c.p. non tiene conto di questa graduazione e finisce per trattare allo stesso modo situazioni di gravità molto diversa. In questo modo, vengono equiparate, ai fini dell’accesso alla giustizia riparativa, condotte con un impatto profondamente diverso sulla vittima, in violazione del principio di uguaglianza sostanziale.
4) Gli altri principi costituzionali in gioco
Oltre alla violazione dell’art. 3 della Costituzione, l’ordinanza prospetta anche la possibile lesione di altri principi fondamentali.
- Il diritto di difesa (art. 24 Cost.): L’esclusione automatica dell’istituto comporterebbe un sacrificio ingiustificato per l’imputato, che viene privato della possibilità di far valutare dal giudice il proprio impegno risarcitorio.
Il processo penale rischia così di diventare uno strumento volto esclusivamente a soddisfare un interesse privato della persona offesa, anche quando questa abbia già ricevuto un risarcimento ritenuto adeguato. - La ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.): La norma censurata contrasta con l’obiettivo di riduzione dei tempi e dei costi del processo penale, che ha ispirato l’introduzione dell’art. 162-ter c.p. con la cosiddetta “Riforma Orlando”. Imporre comunque la celebrazione del processo, nonostante la condotta riparatoria, comporta un inutile dispendio di risorse e incide negativamente sulla ragionevole durata del processo, in violazione dell’art. 111 Cost.
- La funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.): L’eventuale applicazione di una pena dopo che l’imputato ha già posto in essere una condotta riparatoria congrua e proporzionata rischia di apparire inutilmente afflittiva e ingiusta, svuotando di significato la funzione rieducativa della pena. Secondo il giudice, infatti, le finalità retributive e preventive risultano già soddisfatte dal sacrificio economico e comportamentale richiesto all’imputato.
5) Una decisione destinata a fare scuola
L’ordinanza del Tribunale di Lecco sottopone alla Corte costituzionale una questione di grande rilievo sistematico. Non si tratta solo di valutare la legittimità di una singola norma, ma di riflettere sulla coerenza complessiva del sistema penale nel bilanciamento tra tutela delle vittime di reati di genere, strumenti di giustizia riparativa e finalità di deflazione del processo.
La decisione della Consulta sarà decisiva per stabilire se l’esclusione generalizzata di un intero reato dall’accesso a un meccanismo estintivo basato sulla riparazione sia compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza.
Sul piano pratico, l’esito potrà avere un impatto significativo sulle strategie difensive nei procedimenti per atti persecutori procedibili a querela, contribuendo a ridefinire il ruolo delle condotte riparatorie nel sistema penale contemporaneo.
Avv. Felice Rubino e Dott.ssa Alice Fasoli
